Convenzione 109›Parte VI
Art. 27
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. La presente convenzione non sarà vincolante che per i membri
dell'Organizzazione internazionale del Lavoro i cui strumenti di ratifica siano stati registrati dal Direttore generale.
2. La convenzione entrerà inizialmente in vigore sei mesi dopo la
data in cui le seguenti condizioni saranno state soddisfatte, e cioè allorchè:
a) gli strumenti di ratifica di nove dei seguenti membri saranno
stati registrati: Repubblica federale tedesca, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Danimarca, Spagna, Stati Uniti d'America, Finlandia, Francia, Grecia, India, Irlanda, Italia, Giappone, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Purtogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Svezia, Turchia, Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, Jugoslavia;
b) almeno cinque dei membri i cui strumenti di ratifica siano
stati registrati possiedano ciascuno, alla data della loro registrazione, una flotta mercantile il cui tonnellaggio lordo sarà uguale o superiore ad un milione di tonnellate registrate;
c) il tonnellaggio complessivo della flotta mercantile dei membri
le cui ratifiche siano state registrate sarà al momento della registrazione uguale o superiore a quindici milioni di tonnellate di stazza lorda registrate.
3. Le precedenti disposizioni sono state adottate in vista di
facilitare, incoraggiare e accelerare la ratifica della presente convenzione da parte degli Stati membri.
4. Successivamente alla sua entrata in vigore iniziale, la presente
convenzione entrerà in vigore per ciascun membro sei mesi dopo la data di registrazione del suo strumento di ratifica.
Storico versioni
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