Convenzione 109›Parte VI
Art. 32
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione
comportante la totale o parziale revisione della presente convenzione, e salvo che diversamente disposto dalla nuova convenzione:
a) la ratifica da parte di un membro della nuova convenzione
riveduta comporterebbe, di diritto, nonostante l' di cui sopra, l'immediata denunzia della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova
convenzione riveduta, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta a ratifica da parte dei membri.
2. La presente convenzione resterebbe in ogni caso vigente nella
sua forma e portata per i membri che l'avessero ratificata e che non intendessero ratificare la convenzione riveduta.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-32