Convenzione 109›Parte III
Art. 16
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Il presente articolo si applica agli ufficiali e al personale
subalterno che prestino servizio a bordo di navi mercantili adibite al piccolo o gran cabotaggio.
2. L'esenzione dal servizio e l'esenzione di presenza concessa in
un porto dovranno far oggetto di trattative fra le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, essendo inteso che gli ufficiali ed il personale subalterno beneficeranno in porto della massima esenzione e che questa non verrà conteggiata come ferie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-16