Art. 16
Convenzione 109Parte III

Art. 16

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In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Il presente articolo si applica agli ufficiali e al personale subalterno che prestino servizio a bordo di navi mercantili adibite al piccolo o gran cabotaggio. 2. L'esenzione dal servizio e l'esenzione di presenza concessa in un porto dovranno far oggetto di trattative fra le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, essendo inteso che gli ufficiali ed il personale subalterno beneficeranno in porto della massima esenzione e che questa non verrà conteggiata come ferie.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-16