Art. 20
Convenzione 109Parte III

Art. 20

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In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Nessun membro dell'equipaggio di età inferiore ai sedici anni potrà effettuare turni di notte. 2. Ai fini del presente articolo, per "notte" si intendono almeno nove ore consecutive comprese in un lasso di tempo che va da prima di mezzanotte a dopo mezzanotte, così come fissato dalla legge nazionale o dai contratti collettivi.
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