Art. 18
Convenzione 109Parte III

Art. 18

30 / 205
In vigore dal 14 mag 1981
. 1. La o le aliquote di compensazione per le ore di straordinario saranno previste dalla legge nazionale o fissate da un contratto collettivo; per le ore di straordinario, l'aliquota per ora comporterà una maggiorazione pari almeno al venticinque per cento della aliquota/ora del salario o trattamento di base. 2. I contratti collettivi potranno prevedere anziché una retribuzione in contanti un compenso sotto forma di esenzione dal servizio o di presenza a bordo di pari portata o altro tipo di compenso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-18