Convenzione 109›Parte II
Art. 10
In vigore dal 14 mag 1981
.
Ciascun membro dovrà prendere le necessarie misure onde:
a) assicurare, attraverso un sistema di controllo e di sanzioni,
che i compensi versati non siano inferiori alle aliquote fissate dalla presente convenzione;
b) assicurare a chiunque sia stato remunerato con un'aliquota
inferiore a quella conforme alle disposizioni della presente convenzione, la possibilità di recuperare, con procedura rapida e poco onerosa, per via giudiziaria o per altra via legale, la restante somma dovutagli.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-10-2