Convenzione 109Parte II

Art. 10

In vigore dal 14 mag 1981
. Ciascun membro dovrà prendere le necessarie misure onde: a) assicurare, attraverso un sistema di controllo e di sanzioni, che i compensi versati non siano inferiori alle aliquote fissate dalla presente convenzione; b) assicurare a chiunque sia stato remunerato con un'aliquota inferiore a quella conforme alle disposizioni della presente convenzione, la possibilità di recuperare, con procedura rapida e poco onerosa, per via giudiziaria o per altra via legale, la restante somma dovutagli.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-10-2

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