Art. 3
Convenzione 109Parte I

Art. 3

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In vigore dal 14 mag 1981
. La presente convenzione si applica a chiunque svolga una qualsiasi funzione a bordo di una nave, fatti salvi: a) il comandante; b) il pilota non membro dell'equipaggio; c) il medico; d) il personale infermieristico od ospedaliero adibito unicamente a compiti di infermeria; e) il cappellano; f) coloro che svolgono unicamente compiti educativi; g) musicisti; h) coloro che si occupano del carico a bordo; i) coloro che lavorano unicamente per proprio conto o retribuiti esclusivamente a parte; j) coloro che non sono retribuiti per i loro servizi o che vengono retribuiti solo con stipendio o trattamento nominale; k) coloro che sono impiegati a bordo da un datore che non sia l'armatore, salvo coloro che sono al servizio di una ditta di radiotelegrafia; l) gli scaricatori itineranti non membri dell'equipaggio; m) coloro che sono a bordo o di navi adibite alla caccia alla balena, o di laboratori naviganti, o navi adibite ai relativi carichi, o impiegati a qualsiasi titolo alla caccia alla balena o ad operazioni similari, nei termini contemplati dalla legge nazionale o dalle disposizioni di uno speciale contratto collettivo per balenieri o di un analogo contratto concluso da un sindacato marittimi che definisca la durata del lavoro e le altre condizioni ad esso relative; n) coloro che non sono membri dell'equipaggio (che figurino o meno sulla lista), e che sono tuttavia impiegati, allorchè la nave è in porto per riparazioni, pulizia, carico o scarico di navi, o per analoghi servizi, ovvero per compiti di rimpiazzo, manutenzione, sorveglianza o guardia.
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