Convenzione 132Parte VI

Art. 14

In vigore dal 14 mag 1981
. Per assicurare la buona applicazione e il rispetto delle regole o disposizioni relative ai congedi pagati, devono essere adottate misure effettive mediante le quali viene dato effetto alle disposizioni della presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-14-3

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