Convenzione 132›Parte VI
Art. 14
94 / 205In vigore dal 14 mag 1981
.
Per assicurare la buona applicazione e il rispetto delle regole o
disposizioni relative ai congedi pagati, devono essere adottate misure effettive mediante le quali viene dato effetto alle disposizioni della presente convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-14-3