Convenzione 132Parte VI

Art. 10

In vigore dal 14 mag 1981
. 1. L'epoca in cui sarà preso il congedo sarà stabilita dal datore di lavoro dopo aver consultato la persona interessata o i suoi rappresentanti, a meno che non sia stabilita per via regolamentare, mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o in ogni altro modo conforme alla prassi nazionale. 2. Per stabilire l'epoca in cui il congedo sarà preso, si terrà conto delle esigenze del lavoro e della possibilità di riposo e di svago che sono offerte alla persona interessata.
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