Convenzione 132›Parte VI
Art. 10
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. L'epoca in cui sarà preso il congedo sarà stabilita dal datore
di lavoro dopo aver consultato la persona interessata o i suoi rappresentanti, a meno che non sia stabilita per via regolamentare, mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o in ogni altro modo conforme alla prassi nazionale.
2. Per stabilire l'epoca in cui il congedo sarà preso, si terrà
conto delle esigenze del lavoro e della possibilità di riposo e di svago che sono offerte alla persona interessata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-10-4