Art. 16
Convenzione 132Parte VI

Art. 16

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In vigore dal 14 mag 1981
. La presente convenzione rivede la convenzione sui congedi pagati, 1936, e la convenzione sui congedi pagati (agricoltura), 1952, nelle condizioni qui di seguito indicate: a) l'accettazione degli obblighi della presente convenzione, per le persone impiegate nei settori economici diversi dall'agricoltura, da parte di un membro che sia parte della Convenzione sui congedi pagati, 1936, implica a pieno diritto la denuncia immediata di questa ultima convenzione; b) l'accettazione degli obblighi della presente convenzione, per le persone impiegate nell'agricoltura, da parte di un membro che sia parte della Convenzione, sui congedi pagati (agricoltura), 1952, implica a pieno diritto la denuncia immediata di quest'ultima Convenzione; c) l'entrata in vigore della presente Convenzione non chiude a ulteriore ratifica la Convenzione sui congedi pagati (agricoltura), 1952.
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