Seconda Convenzione›Titolo VII
Art. 93
In vigore dal 13 gen 1981
1. I progetti e programmi possono riguardare:
- investimenti, compresi gli aiuti di accompagnamento e supplementari definiti agli ;
- azioni di cooperazione tecnica.
2. Detti progetti e programmi possono applicarsi, nel quadro delle priorità prescelte a livello della programmazione ed in quello della cooperazione regionale, in particolare ai seguenti fini:
a) sviluppo rurale, industrializzazione, artigianato, energia, miniere, turismo ed infrastruttura economica e sociale;
b) miglioramento strutturale dei settori economici produttivi;
c) protezione dell'ambiente;
d) ricerca, esplorazione e valorizzazione delle risorse naturali;
e) formazione, ricerca scientifica e tecnica applicate,
adeguamento od innovazione delle tecnologie e trasferimento delle stesse;
f) promozione ed informazione industriali;
g) commercializzazione e promozione delle vendite;
h) promozione delle piccole e medie imprese nazionali;
i) microprogetti di sviluppo di base.
3. Gli aiuti finanziari possono coprire le spese esterne e le spese locali necessarie all'attuazione dei progetti e programmi.
4. La cooperazione finanziaria e tecnica può riguardare le spese correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento, che sono a carico degli Stati ACP o degli altri eventuali beneficiari, soltanto alle condizioni fissate agli .
5. Per tener conto dei problemi specifici ai quali si trovano di fronte gli Stati ACP senza sbocco sul mare a causa della loro posizione geografica, la Comunità accorda una priorità:
a) a studi, progetti, programmi nonché ad azioni di formazione e di assistenza tecnica presentati dagli Stati ACP senza sbocco sul mare intesi a ridurre le difficoltà speciali risultanti da tale situazione, specie le difficoltà di trasporto, di comunicazione e di approvvigionamento di energia;
b) alla ricerca necessaria allo sviluppo delle risorse energetiche e minerarie ed eventualmente, all'attuazione dei relativi progetti di investimenti.
6. Consapevole degli speciali problemi degli Stati ACP insulari, in particolare delle difficoltà in materia di trasporto e comunicazione all'interno dei rispettivi territori, tra di loro e con la Comunità, quest'ultima si dedica in via prioritaria a ricercare misure appropriate volte:
a) a promuovere, nel settore dei trasporti aerei e marittimi, il movimento di merci e passeggeri;
b) a sviluppare le attività di pesca in mare;
c) a contribuire, se necessario, all'esplorazione ed allo sviluppo delle risorse energetiche;
d) a ridurre gli effetti sfavorevoli delle particolari difficoltà che incontrano tali Stati che sono anche svantaggiati dalla loro lontananza dai mercati d'oltremare, dal carattere fisico frammentario del loro territorio e dalla particolare esposizione a catastrofi naturali.
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