Seconda ConvenzioneTitolo VII

Art. 93

In vigore dal 13 gen 1981
1. I progetti e programmi possono riguardare: - investimenti, compresi gli aiuti di accompagnamento e supplementari definiti agli ; - azioni di cooperazione tecnica. 2. Detti progetti e programmi possono applicarsi, nel quadro delle priorità prescelte a livello della programmazione ed in quello della cooperazione regionale, in particolare ai seguenti fini: a) sviluppo rurale, industrializzazione, artigianato, energia, miniere, turismo ed infrastruttura economica e sociale; b) miglioramento strutturale dei settori economici produttivi; c) protezione dell'ambiente; d) ricerca, esplorazione e valorizzazione delle risorse naturali; e) formazione, ricerca scientifica e tecnica applicate, adeguamento od innovazione delle tecnologie e trasferimento delle stesse; f) promozione ed informazione industriali; g) commercializzazione e promozione delle vendite; h) promozione delle piccole e medie imprese nazionali; i) microprogetti di sviluppo di base. 3. Gli aiuti finanziari possono coprire le spese esterne e le spese locali necessarie all'attuazione dei progetti e programmi. 4. La cooperazione finanziaria e tecnica può riguardare le spese correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento, che sono a carico degli Stati ACP o degli altri eventuali beneficiari, soltanto alle condizioni fissate agli . 5. Per tener conto dei problemi specifici ai quali si trovano di fronte gli Stati ACP senza sbocco sul mare a causa della loro posizione geografica, la Comunità accorda una priorità: a) a studi, progetti, programmi nonché ad azioni di formazione e di assistenza tecnica presentati dagli Stati ACP senza sbocco sul mare intesi a ridurre le difficoltà speciali risultanti da tale situazione, specie le difficoltà di trasporto, di comunicazione e di approvvigionamento di energia; b) alla ricerca necessaria allo sviluppo delle risorse energetiche e minerarie ed eventualmente, all'attuazione dei relativi progetti di investimenti. 6. Consapevole degli speciali problemi degli Stati ACP insulari, in particolare delle difficoltà in materia di trasporto e comunicazione all'interno dei rispettivi territori, tra di loro e con la Comunità, quest'ultima si dedica in via prioritaria a ricercare misure appropriate volte: a) a promuovere, nel settore dei trasporti aerei e marittimi, il movimento di merci e passeggeri; b) a sviluppare le attività di pesca in mare; c) a contribuire, se necessario, all'esplorazione ed allo sviluppo delle risorse energetiche; d) a ridurre gli effetti sfavorevoli delle particolari difficoltà che incontrano tali Stati che sono anche svantaggiati dalla loro lontananza dai mercati d'oltremare, dal carattere fisico frammentario del loro territorio e dalla particolare esposizione a catastrofi naturali.
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