Seconda Convenzione›Titolo VII
Art. 91
In vigore dal 13 gen 1981
1. Obiettivo della cooperazione finanziaria e tecnica è di promuovere lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP in base alle priorità definite da detti Stati, nel reciproco interesse delle parti.
2. Tale cooperazione è complementare e armonizzata agli sforzi degli Stati ACP. Essa verte sulla preparazione, sul finanziamento e sull'esecuzione dei progetti e programmi di azioni che contribuiscono allo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP e la cui natura è adeguata al fabbisogno ed alle caratteristiche di ciascuno di detti Stati.
3. Essa deve aiutare gli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari a superare gli ostacoli specifici che frenano i loro sforzi di sviluppo.
4. Essa deve favorire la cooperazione regionale degli Stati ACP.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-91