Seconda Convenzione›Titolo VI
Art. 86
In vigore dal 13 gen 1981
Per l'attuazione delle azioni di cooperazione di cui all', ed allo scopo di migliorare l'efficienza dei vari servizi degli Stati ACP che trattano dello sviluppo rurale, tanto nazionali quanto interstatali, detti Stati possono ricorrere ad una assistenza tecnica sotto forma di singoli esperti o di gruppi di consulenti tra l'altro per i seguenti compiti:
- formulazione delle politiche di sviluppo rurale;
- individuazione ed elaborazione dei progetti in questo settore;
- esecuzione, gestione e valutazione di questi progetti;
- attività di ricerca applicata;
- formazione di personale nazionale.
L'assistenza tecnica viene messa a disposizione nell'ambito di un mandato che definisce i suoi compiti e per una durata determinata conformemente alle disposizioni del titolo VII.
Le azioni di assistenza devono iscriversi nei programmi indicativi nazionali o nei programmi regionali.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-86