Seconda ConvenzioneTitolo VI

Art. 89

In vigore dal 13 gen 1981
L'aiuto alimentare è una misura transitoria: l'obiettivo ultimo degli Stati ACP è di giungere all'autosufficienza della loro produzione alimentare. La Comunità e gli Stati ACP cercheranno i mezzi per meglio combinare, per quanto possibile, le azioni di aiuto alimentare che fossero decise unilateralmente dalla Comunità a favore di uno Stato ACP conformemente alle norme e ai criteri di assegnazione specifici di questo tipo di aiuto, con azioni realizzate con i mezzi offerti dalla presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-89

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