Seconda ConvenzioneTitolo VII

Art. 94

In vigore dal 13 gen 1981
1. La cooperazione finanziaria e tecnica è offerta: a) agli Stati ACP; b) agli organismi regionali od interstatali di cui fanno parte uno o più Stati ACP autorizzati da questi ultimi; c) agli organismi misti istituiti dalla Comunità e dagli Stati ACP ed autorizzati da questi ultimi a conseguire taluni obiettivi specifici, specie nel settore della cooperazione agricola, industriale e commerciale. 2. La cooperazione finanziaria e tecnica è inoltre offerta, con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, e per progetti o programmi approvati da questi ultimi: a) agli organismi di sviluppo, pubblici o a partecipazione pubblica, degli Stati ACP, in particolare le loro banche di sviluppo; b) agli enti locali e agli organismi privati che contribuiscono, nei paesi interessati, allo sviluppo economico e sociale; c) alle imprese che esercitano la loro attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale e sono costituite in società di uno Stato ACP a norma dell'; d) alle associazioni di produttori cittadini degli Stati ACP o ad organismi analoghi e, in mancanza di tali associazioni od organismi, ai produttori stessi; e) ai borsisti e tirocinanti, per le azioni di formazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-94

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo