Seconda Convenzione›Titolo VII
Art. 94
In vigore dal 13 gen 1981
1. La cooperazione finanziaria e tecnica è offerta:
a) agli Stati ACP;
b) agli organismi regionali od interstatali di cui fanno parte uno o più Stati ACP autorizzati da questi ultimi;
c) agli organismi misti istituiti dalla Comunità e dagli Stati ACP ed autorizzati da questi ultimi a conseguire taluni obiettivi specifici, specie nel settore della cooperazione agricola, industriale e commerciale.
2. La cooperazione finanziaria e tecnica è inoltre offerta, con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, e per progetti o programmi approvati da questi ultimi:
a) agli organismi di sviluppo, pubblici o a partecipazione pubblica, degli Stati ACP, in particolare le loro banche di sviluppo;
b) agli enti locali e agli organismi privati che contribuiscono, nei paesi interessati, allo sviluppo economico e sociale;
c) alle imprese che esercitano la loro attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale e sono costituite in società di uno Stato ACP a norma dell';
d) alle associazioni di produttori cittadini degli Stati ACP o ad organismi analoghi e, in mancanza di tali associazioni od organismi, ai produttori stessi;
e) ai borsisti e tirocinanti, per le azioni di formazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-94