Seconda Convenzione

Art. 97

In vigore dal 13 gen 1981
I cofinanziamenti possono assumere la forma di finanziamenti comuni o paralleli. La preferenza è data alla formula che porta al minor costo ed alla migliore efficacia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-97

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo