Seconda Convenzione

Art. 101

In vigore dal 13 gen 1981
1. I progetti o programmi possono essere finanziati mediante sovvenzione, prestito speciale, capitali di rischio, prestito della Banca sulle sue risorse proprie, combinando due o più di questi modi di finanziamento. 2. Il finanziamento dei progetti di investimenti produttivi dei settori industriale, agro-industriale, turistico, minerario e di produzione d'energia connessa con un investimento in detti settori è assicurato in via prioritaria mediante prestiti della Banca sulle sue risorse proprie e capitali di rischio. 3. Per le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, il modo od i modi di finanziamento sono determinati di comune accordo in funzione del livello di sviluppo e della situazione geografica, economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati, in modo da garantire la migliore utilizzazione delle risorse disponibili. Si potrà altresì tener conto del loro impatto economico e sociale. 4. Per le risorse gestite dalla Banca, i modi di finanziamento sono determinati in base alla natura del progetto, alle sue prospettive di redditività economica e finanziaria nonché al livello di sviluppo e alla situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati. Si tiene inoltre conto di fattori che garantiscono il servizio degli aiuti rimborsabili.
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