Seconda Convenzione
Art. 100
In vigore dal 13 gen 1981
Su richiesta dello Stato ACP interessato e d'intesa con le altre parti in causa, la Commissione o la Banca possono svolgere una funzione di capofila o di coordinatore per i progetti al cui finanziamento essi partecipano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-100