Seconda Convenzione
Art. 98
In vigore dal 13 gen 1981
Con l'accordo delle parti interessate, e fatta salva la normativa propria ad ogni istituto finanziario, gli interventi della Comunità e quelli degli altri cofinanziatori sono soggetti, durante la concezione e l'attuazione del progetto o programma di azioni cofinanziato, a necessari provvedimenti di armonizzazione e coordinamento, in modo da evitare il moltiplicarsi delle procedure che gli Stati ACP devono applicare nonché a consentire uno snellimento delle stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-98