Seconda Convenzione
Art. 96
In vigore dal 13 gen 1981
Su richiesta degli Stati ACP e con l'accordo delle parti, i mezzi finanziari della Comunità possono servire per cofinanziamenti, quando consentono di aumentare i flussi finanziari verso gli Stati ACP e sostenere gli sforzi di questi ultimi per l'armonizzazione della cooperazione internazionale a favore del loro sviluppo.
Particolare attenzione è rivolta soprattutto:
a) ai grandi progetti che non possono essere finanziati da un'unica fonte di finanziamento;
b) ai progetti per i quali la partecipazione della Comunità e la sua esperienza in materia potrebbero facilitare la partecipazione di altri istituti di finanziamento;
c) ai progetti per i quali può rivelarsi vantaggiosa una diversificazione dei finanziamenti dal punto di vista delle condizioni di finanziamento o del costo degli investimenti, specie ai progetti di natura sociale;
d) ai progetti a carattere regionale o interregionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-96