Seconda Convenzione

Art. 95

In vigore dal 13 gen 1981
Per la durata della presente convenzione, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità è di 5.227 milioni di UCE. Detto importo comprende: 1) 4.542 milioni di UCE provenienti dal Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato "Fondo", così ripartiti: a) ai fini precisati negli .172 milioni di UCE di cui: - 2.928 milioni di UCE in forma di sovvenzioni - 504 milioni di UCE in forma di prestiti speciali - 280 milioni di UCE in forma di capitali di rischio. b) ai fini precisati nel titolo II, fino a 550 milioni di UCE in forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione; c) ai fini precisati nel titolo III, capitolo 1, fino a 280 milioni di UCE come sistema speciale di finanziamento; 2) ai fini precisati negli , fino a 685 milioni di UCE in forma di prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie e alle condizioni previste dal suo statuto. Tali prestiti fruiscono di un abbuono d'interesse al tasso del 3%, alle condizioni di cui all', il cui onere è imputato all'importo delle sovvenzioni di cui al punto 1, lettera a).
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