Seconda Convenzione
Art. 95
In vigore dal 13 gen 1981
Per la durata della presente convenzione, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità è di 5.227 milioni di UCE.
Detto importo comprende:
1) 4.542 milioni di UCE provenienti dal Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato "Fondo", così ripartiti:
a) ai fini precisati negli .172 milioni di UCE di cui:
- 2.928 milioni di UCE in forma di sovvenzioni
- 504 milioni di UCE in forma di prestiti speciali
- 280 milioni di UCE in forma di capitali di rischio.
b) ai fini precisati nel titolo II, fino a 550 milioni di UCE in forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione;
c) ai fini precisati nel titolo III, capitolo 1, fino a 280 milioni di UCE come sistema speciale di finanziamento;
2) ai fini precisati negli , fino a 685 milioni di UCE in forma di prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie e alle condizioni previste dal suo statuto.
Tali prestiti fruiscono di un abbuono d'interesse al tasso del 3%, alle condizioni di cui all', il cui onere è imputato all'importo delle sovvenzioni di cui al punto 1, lettera a).
Storico versioni
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