Seconda ConvenzioneTitolo VI

Art. 90

In vigore dal 13 gen 1981
Nell'attuazione delle disposizioni del presente titolo, viene concessa una speciale priorità ai problemi e difficoltà specifici degli Stati ACP meno sviluppati, particolarmente per quanto riguarda produzione, trasformazione, formazione, ricerca, trasporto, commercializzazione, condizionamento e creazione di infrastrutture di magazzinaggio.
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