Seconda Convenzione›Titolo VI
Art. 85
In vigore dal 13 gen 1981
Le azioni di cooperazione nel settore rurale, quali definite all', si inscrivono nella politica di sviluppo degli Stati ACP secondo le opzioni e priorità che questi Stati devono definire.
I mezzi finanziari e tecnici predisposti dalla Comunità, necessari alla loro realizzazione ed iscritti nei programmi indicativi, si aggiungono ai mezzi propri degli Stati ACP e sono impiegati conformemente alle disposizioni del titolo VII.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-85