Seconda Convenzione›Titolo VI
Art. 88
In vigore dal 13 gen 1981
1. Viene istituito un Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale.
Il Centro è a disposizione delle autorità degli Stati ACP responsabili per lo sviluppo agricolo, per aiutarle ad ottenere un migliore accesso all'informazione, alla ricerca, alla formazione e alle innovazioni nel settore agricolo e rurale. Per le questioni di sua competenza, esso opera in stretto collegamento con le istituzioni e gli organi indicati nella presente convenzione o nelle dichiarazioni ad essa allegate.
2. Le funzioni del Centro sono le seguenti:
a) assicurare, segnatamente su richiesta degli Stati ACP, la diffusione di informazioni scientifiche e tecniche relative a particolari problemi di sviluppo agricolo sollevati da questi Stati;
b) orientare verso gli organismi qualificati a rispondervi le domande degli Stati ACP relative a tecniche specifiche o al loro adeguamento nel settore agricolo;
c) facilitare la messa a disposizione degli istituti di ricerca agraria degli Stati ACP delle pubblicazioni scientifiche in materia agricola nonché l'accesso alle banche dei dati;
d) facilitare la circolazione dell'informazione sulla programmazione della ricerca agronomica in funzione delle esigenze di sviluppo;
e) promuovere incontri fra ricercatori, pianificatori ed agenti di sviluppo, in modo da migliorare lo scambio di esperienze acquisite su argomenti concernenti determinate zone ecologiche e temi precisi;
f) stimolare lo scambio di informazioni e di risultati di lavori sul terreno tra gli organismi specializzati nei vari aspetti dell'agricoltura tropicale e della comunità rurale;
g) contribuire a facilitare l'adeguamento delle informazioni disponibili alle esigenze della divulgazione e dello sviluppo;
h) facilitare l'accesso dei formatori e divulgatori degli Stati ACP all'informazione necessaria per l'espletamento dei loro compiti;
i) orientare le domande di formazione specifica verso gli organismi competenti attualmente in funzione;
j) in linea generale, contribuire a facilitare l'accesso degli Stati ACP ai risultati delle attività degli organismi nazionali, regionali ed internazionali, con particolare riguardo a quelli situati nella Comunità e negli Stati ACP, competenti per le questioni tecniche in materia di sviluppo agricolo e rurale, con i quali esso si terrà in rapporto.
3) Per definire le soluzioni adeguate ai problemi incontrati dagli Stati ACP, allo scopo di migliorare specialmente il loro accesso all'informazione, alle innovazioni tecniche ed alla ricerca nel settore dello sviluppo rurale, il Centro organizza riunioni di delegati degli organismi degli Stati ACP e degli Stati membri specializzati nella ricerca agraria applicata, in particolare in materia di agricoltura tropicale e/o di problemi di sviluppo rurale, che sono stati riconosciuti dal Comitato degli Ambasciatori o dagli organi da quest'ultimo delegati.
4. a) Il Comitato degli Ambasciatori è l'autorità di tutela del Centro.
b) Il Centro è diretto da un direttore nominato dal Comitato degli Ambasciatori sin dall'entrata in vigore della presente convenzione.
c) Il direttore del Centro rende conto delle attività del Centro stesso al Comitato degli Ambasciatori.
d) Le modalità di funzionamento e la procedura relativa all'approvazione del bilancio del Centro sono decise dal Comitato degli Ambasciatori. Il bilancio del Centro è finanziato secondo le disposizioni in materia di cooperazione finanziaria e tecnica enunciate dalla convenzione. Il direttore del Centro sarà assistito da collaboratori assunti entro i limiti stabiliti dal bilancio adottato dal Comitato degli Ambasciatori.
Storico versioni
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