Art. 85
Seconda ConvenzioneTitolo VI

Art. 85

187 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
Le azioni di cooperazione nel settore rurale, quali definite all', si inscrivono nella politica di sviluppo degli Stati ACP secondo le opzioni e priorità che questi Stati devono definire. I mezzi finanziari e tecnici predisposti dalla Comunità, necessari alla loro realizzazione ed iscritti nei programmi indicativi, si aggiungono ai mezzi propri degli Stati ACP e sono impiegati conformemente alle disposizioni del titolo VII.
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