Seconda Convenzione›Titolo VI
Art. 85
187 / 316In vigore dal 13 gen 1981
Le azioni di cooperazione nel settore rurale, quali definite all', si inscrivono nella politica di sviluppo degli Stati ACP secondo le opzioni e priorità che questi Stati devono definire.
I mezzi finanziari e tecnici predisposti dalla Comunità, necessari alla loro realizzazione ed iscritti nei programmi indicativi, si aggiungono ai mezzi propri degli Stati ACP e sono impiegati conformemente alle disposizioni del titolo VII.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-85