Seconda Convenzione›Titolo V
Art. 82
In vigore dal 13 gen 1981
Nel quadro dell'applicazione del presente titolo, la Comunità andrà incontro alle esigenze ed ai problemi specifici degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari, in armonia con le priorità fissate da tali Stati, specialmente per la trasformazione delle loro materie prime, lo sviluppo, il trasferimento e l'adeguamento della tecnologia, lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, lo sviluppo della loro infrastruttura e delle loro risorse minerarie ed energetiche, ed una adeguata formazione nei settori scientifico, tecnologico e tecnico.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-82