Seconda ConvenzioneTitolo V

Art. 79

In vigore dal 13 gen 1981
Il Centro per lo sviluppo industriale, istituito a norma dell' della convenzione ACP/CEE di Lomè, contribuisce, nel quadro delle disposizioni e dei principi enunciati nel presente titolo, alla creazione ed al rafforzamento di imprese industriali degli Stati ACP, specialmente incoraggiando le iniziative degli operatori economici della Comunità e degli Stati ACP. Quale pratico strumento operativo, il Centro assiste a questo scopo la promozione di progetti industriali vitali che rispondono alle esigenze degli Stati ACP e tiene in particolare conto il livello delle possibilità dei mercati interni ed esterni, la trasformazione delle materie prime e l'utilizzazione dei materiali locali per l'industria manifatturiera. Queste attività vengono intraprese in stretta cooperazione con gli Stati ACP, gli Stati membri nonché la Commissione e la Banca, nel quadro dei rispettivi poteri. Nel suo programma di promozione industriale, viene riservata speciale attenzione all'individuazione ed allo sfruttamento delle possibilità di imprese comuni e di subappalto nonché delle potenzialità delle piccole e medie imprese industriali. Sarà anche riservata la debita attenzione allo sviluppo ed al consolidamento dei progetti industriali regionali. Nel suo sforzo a favore della creazione e del rafforzamento di imprese industriali negli Stati ACP, il Centro adotta le misure adeguate, entro i limiti delle proprie risorse e funzioni, nel settore del trasferimento e dello sviluppo della tecnologia, della formazione e dell'informazione industriali.
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