Seconda ConvenzioneTitolo V

Art. 78

In vigore dal 13 gen 1981
1. Un Comitato per la cooperazione industriale, posto sotto il controllo del Comitato degli Ambasciatori è incaricato di quanto segue: a) passare in rassegna i progressi registrati nell'attuazione del programma globale di cooperazione industriale risultante dalla presente convenzione e, se necessario, presentare raccomandazioni al Comitato degli Ambasciatori; b) studiare i problemi e le questioni di politica di cooperazione industriale che gli vengono presentati dagli Stati ACP o dalla Comunità, ed intraprendere, se necessario, la valutazione di queste materie allo scopo di suggerire adeguate soluzioni; c) organizzare, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, un esame delle tendenze delle politiche industriali degli Stati ACP e degli Stati membri, nonché degli sviluppi della situazione industriale mondiale, al fine di scambiare le informazioni necessarie per migliorare la cooperazione industriale e facilitare lo sviluppo industriale degli Stati ACP; d) orientare, sorvegliare e controllare le attività del Centro per lo sviluppo industriale di cui all' e riferirne al Comitato degli Ambasciatori e, per suo tramite, al Consiglio dei Ministri; e) espletare tutti gli altri compiti che gli saranno affidati dal Comitato degli Ambasciatori. 2. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato per la cooperazione industriale sono decise dal Consiglio dei Ministri.
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