Seconda Convenzione›Titolo V
Art. 77
In vigore dal 13 gen 1981
1. Vengono intraprese attività d'informazione e di promozione industriali per attuare ed intensificare tra la Comunità e gli Stati ACP il regolare scambio di informazioni ed i contatti necessari nel settore industriale.
2. Queste attività d'informazione e di promozione industriale possono in particolare avere come oggetto:
a) riunire e diffondere tutte le informazioni utili sull'evoluzione delle politiche industriali nella Comunità, negli Stati ACP ed a livello mondiale, e sulle condizioni e possibilità di sviluppo industriale degli Stati ACP;
b) organizzare, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, incontri da dedicare all'esame degli argomenti indicati in a);
c) organizzare e facilitare qualsiasi altra forma di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici della Comunità e degli Stati ACP;
d) effettuare studi e valutazioni volti a mettere in evidenza le possibilità concrete di cooperazione industriale con la Comunità, al fine di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati ACP e facilitare l'esecuzione di queste azioni;
e) contribuire, mediante appropriate azioni di cooperazione tecnica, alla creazione, all'avviamento ed al funzionamento di organismi di promozione industriale degli Stati ACP;
f) facilitare l'accesso alla documentazione ed alle altre fonti di dati disponibili nella Comunità e la loro utilizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-77