Seconda ConvenzioneTitolo V

Art. 72

In vigore dal 13 gen 1981
La Comunità contribuisce con tutti i mezzi di cui dispone nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica a creare ed ampliare negli Stati ACP le infrastrutture necessarie allo sviluppo industriale, specialmente nei settori dei trasporti e delle comunicazioni, dell'energia, della ricerca e dell'adeguamento tecnologico, della formazione industriale e dell'insediamento di industrie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-72

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo