Seconda Convenzione›Titolo V
Art. 72
In vigore dal 13 gen 1981
La Comunità contribuisce con tutti i mezzi di cui dispone nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica a creare ed ampliare negli Stati ACP le infrastrutture necessarie allo sviluppo industriale, specialmente nei settori dei trasporti e delle comunicazioni, dell'energia, della ricerca e dell'adeguamento tecnologico, della formazione industriale e dell'insediamento di industrie.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-72