Seconda Convenzione›Titolo V
Art. 70
In vigore dal 13 gen 1981
Nel quadro della cooperazione globale per lo sviluppo industriale, particolare attenzione merita la trasformazione interna delle materie prime degli Stati ACP, in modo da dare alle materie prime trasformate una parte equa e più importante tanto nella produzione quanto nelle esportazioni di questi Stati. In questo contesto sarà tenuto conto, se del caso, delle specifiche esigenze settoriali prestando la necessaria attenzione al settore dell'industria alimentare. La Comunità contribuisce con i vari mezzi della cooperazione finanziaria e tecnica a quanto segue;
1) promozione, sviluppo e finanziamento delle industrie di trasformazione degli Stati ACP;
2) studi di fattibilità;
3) valutazione delle possibilità di trasformazione e comunicazione di informazioni sulle tecnologie di trasformazione;
4) promozione, nella Comunità e in altri mercati, delle esportazioni di prodotti trasformati degli Stati ACP.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-70