Seconda Convenzione›Titolo V
Art. 73
In vigore dal 13 gen 1981
1. La Comunità contribuisce a creare ed ampliare negli Stati ACP imprese che operino in particolare nei settori sottoindicati:
a) industrie di integrazione atte a creare legami fra i vari settori dell'economia;
b) industrie di trasformazione delle risorse naturali degli Stati ACP;
c) industrie connesse con lo sviluppo dell'agricoltura e con la promozione della produzione agricola;
d) qualsiasi altro tipo di produzione atto ad aumentare il valore aggiunto localmente, ad esercitare benefici influssi sull'occupazione o sulla bilancia commerciale, a facilitare la diversificazione o l'equilibrio regionale dell'industria o favorire la cooperazione industriale o interregionale.
2. Il finanziamento da parte della Comunità è effettuato in via prioritaria mediante prestiti della Banca e con capitali di rischio, che sono i modi di finanziamento specifici per le imprese industriali. Le modalità per l'impiego dei capitali di rischio sono definite al titolo VII e sono adattate alle specifiche difficoltà del finanziamento delle imprese industriali negli Stati ACP.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-73