Seconda ConvenzioneTitolo V

Art. 71

In vigore dal 13 gen 1981
Per aiutare gli Stati ACP a rafforzare la loro capacità interna di sviluppo scientifico e tecnologico, e per facilitare loro l'acquisizione, il trasferimento e l'adattamento della tecnologia a condizioni tali da massimizzare i benefici e minimizzare i costi, la Comunità è disposta, facendo ricorso agli strumenti di cooperazione finanziaria e tecnica, a contribuire in particolare a quanto segue: a) creare e rafforzare negli Stati ACP le strutture scientifiche e tecniche connesse con l'industria; b) definire ed attuare programmi di ricerca e di sviluppo; c) individuare e creare possibilità di collaborazione tra istituti di ricerca, istituti di istruzione superiore ed imprese degli Stati ACP, della Comunità, degli Stati membri e di altri paesi; d) individuare, valutare ed assimilare la tecnologia, ivi compresa la negoziazione, a condizioni favorevoli, di tecnologie, brevetti ed altre proprietà industriali straniere, specialmente mediante finanziamento e/o altri adeguati accordi con imprese ed istituti all'interno della Comunità; e) fornire agli Stati ACP strutture di consultazione per l'elaborazione di regolamentazioni che disciplinino il trasferimento di tecnologie e la trasmissione dei dati disponibili, specialmente in materia di termini e condizioni dei contratti nel settore tecnologico, tipi e fonti di tecnologia ed esperienza degli Stati ACP e degli altri paesi in fatto di utilizzazione di talune tecnologie; f) promuovere la cooperazione tecnologica fra gli Stati ACP nonché fra questi ultimi ed altri paesi in via di sviluppo, per trarre il maggior vantaggio da tutte le possibilità scientifiche e tecniche particolarmente adeguate che questi Stati detenessero.
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