Seconda ConvenzioneTitolo V

Art. 76

In vigore dal 13 gen 1981
1. La Comunità e gli Stati ACP riconoscono i reciproci vantaggi della cooperazione nel settore dell'energia. Al fine di sviluppare il potenziale energetico, tradizionale o meno, e l'autosufficienza degli Stati ACP, la Comunità darà il suo aiuto in particolare alle seguenti attività: a) preparazione di inventari delle risorse e della domanda di energia, prestando sufficiente attenzione alla domanda di energia non commerciale; b) attuazione di strategie alternative in materia di energia in programmi e progetti che terranno specialmente conto dell'esperienza degli Stati ACP e che riguarderanno in particolare le fonti di energia eolica, solare, geotermica ed idraulica; c) sviluppo di un potenziale d'investimento per l'esplorazione ed il potenziamento di fonti di energia nazionali e regionali, nonché per la realizzazione di aree di produzione energetica eccezionale che consentano l'insediamento di industrie ad alta intensità di energia; d) rafforzamento della gestione e del controllo degli Stati ACP sulle loro risorse di energia conformemente ai loro obiettivi di sviluppo con tutti i mezzi previsti dalla presente convenzione; e) compilazione di un programma di energia rurale che riservi particolare attenzione alle tecnologie energetiche rurali e alla pianificazione energetica rurale rispondente ad esigenze essenziali; f) promozione della ricerca, dell'adeguamento e della diffusione della tecnologia appropriata nonché della formazione necessaria per soddisfare il fabbisogno di manodopera nel settore dell'energia; g) produzione negli Stati ACP delle attrezzature necessarie per la produzione e per la distribuzione dell'energia nonché per l'applicazione delle tecniche volte ad economizzare energia; h) attuazione di misure che consentano di ridurre al minimo gli effetti negativi della produzione energetica sull'ambiente e di promuovere i progetti positivi per la tutela di detto ambiente; i) conservazione delle risorse di energia presenti e future degli Stati ACP, siano esse tradizionali o no. 2. I programmi, progetti ed azioni di cooperazione nel settore dell'energia che richiedano un finanziamento comunitario vengono attuati conformemente al titolo VII. Per quanto riguarda i progetti pilota e di ricerca nonché di esplorazione e di sviluppo che presentano un reciproco interesse, le risorse previste dal titolo VII possono essere completate da: a) altre risorse finanziarie e tecniche della Comunità; b) azioni volte a mobilitare capitali pubblici e privati con speciale riguardo al cofinanziamento.
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