Seconda Convenzione›Titolo V
Art. 80
In vigore dal 13 gen 1981
1. Per il conseguimento dei propri obiettivi, il Centro è incaricato:
a) di raccogliere e diffondere tutte le informazioni utili sulle condizioni e possibilità di cooperazione industriale, organizzare e facilitare qualsiasi forma di contatti ed incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici e finanziari della Comunità e degli Stati ACP;
b) di fornire informazioni nonché strutture specifiche di consultazione e di valutazione, ivi compresi gli studi di fattibilità, allo scopo di accelerare la creazione delle imprese industriali necessarie agli Stati ACP, e garantire la vitalità delle imprese esistenti; il Centro presta assistenza, se è necessario, anche nella fase di attuazione;
c) di individuare e valutare, in base al fabbisogno indicato dagli Stati ACP, le possibilità di formazione industriale che risponda alle esigenze delle imprese industriali già esistenti o da creare negli Stati ACP, tenendo conto delle varie facilitazioni esistenti per la condotta ed il finanziamento di dette azioni di formazione e, se necessario, partecipare alla loro attuazione;
d) di individuare, valutare e fornire informazioni e pareri in materia di acquisizione, adattamento e sviluppo di un'adeguata tecnologia industriale, ivi comprese le infrastrutture tecnologiche, relativa a progetti concreti che interessano gli Stati ACP;
e) di individuare e fornire informazioni, se necessario, sulle possibili fonti di finanziamento.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni il Centro riserva la sua attenzione ai problemi specifici degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare o insulari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-80