Seconda ConvenzioneTitolo V

Art. 69

In vigore dal 13 gen 1981
La Comunità contribuisce all'insediamento ed allo sviluppo di tutti i tipi di piccole e medie imprese industriali che gli Stati ACP considerano importanti per i loro obiettivi di sviluppo, mediante iniziative di cooperazione finanziaria e tecnica adeguate alle esigenze specifiche di queste imprese in detti Stati ed incoraggiando, per mezzo di appropriati incentivi, il trasferimento di adeguate risorse in provenienza dalle imprese private della Comunità, specialmente per il tramite di imprese comuni, tra le piccole e medie imprese industriali della Comunità e degli Stati ACP. Queste azioni comprendono in particolare: 1) la valutazione del potenziale di sviluppo del settore delle piccole e medie imprese industriali; 2) la creazione ed il rafforzamento di istituti d'informazione, di promozione, di consultazione, di controllo e di credito, nonché dei mezzi per promuovere la commercializzazione esterna ed interna; 3) la creazione di infrastrutture adeguate e di parchi industriali; 4) l'organizzazione di una formazione di base e di perfezionamento; 5) la creazione di strutture adeguate volte ad appropriati trasferimenti, adeguamenti ed innovazioni in materia tecnologica; 6) l'individuazione delle possibilità di subappalto e partecipazione al loro concretamento; 7) il finanziamento di azioni per le piccole e medie imprese industriali.
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