Seconda ConvenzioneTitolo IV

Art. 64

In vigore dal 13 gen 1981
Le parti contraenti convengono che il trattamento degli investimenti effettuati da Stati membri negli Stati ACP sia retto dalle disposizioni della dichiarazione comune contenuta nell'Allegato IX dell'Atto finale.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-64

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