Seconda ConvenzioneTitolo IV

Art. 61

In vigore dal 13 gen 1981
Ciascuno Stato ACP farà quanto necessario per promuovere, nell'ambito di questo titolo, un'efficace cooperazione con la Comunità e con gli Stati membri o con gli operatori economici o cittadini degli Stati membri che si conformano agli obiettivi ed alle priorità di sviluppo dello Stato ACP in cui sono stabiliti.
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