Seconda Convenzione

Art. 57

In vigore dal 13 gen 1981
La Comunità è disposta a fornire la propria assistenza tecnica e finanziaria per aiutare lo sfruttamento del potenziale minerario ed energetico degli Stati ACP secondo le modalità specifiche di ciascuno degli strumenti di cui essa dispone ed in conformità della presente convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-57

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo