Seconda ConvenzioneTitolo III

Art. 55

In vigore dal 13 gen 1981
1. Per consentire l'attuazione di misure conservative atte a limitare la degradazione dell'apparato produttivo durante l'istruzione o l'esecuzione di questi progetti o programmi, la Comunità può concedere un anticipo allo Stato ACP che ne faccia richiesta. Questa possibilità non esclude il ricorso dello Stato ACP al beneficio degli aiuti d'urgenza di cui all'. 2. Poiché l'anticipo viene concesso a titolo di prefinanziamento dei progetti o programmi che esso precede o prepara, il suo importo viene fissato in funzione dell'importanza e della natura dei progetti o programmi stessi. 3. L'anticipo è dato sotto forma di forniture, di prestazioni di servizi o di versamenti in contanti, se quest'ultima modalità è ritenuta più adeguata. 4. Esso viene incorporato nell'importo degli interventi della Comunità in forma di progetti o di programmi al momento della firma dell'accordo di finanziamento relativo agli interventi stessi.
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