Seconda Convenzione›Titolo III
Art. 50
In vigore dal 13 gen 1981
1. Il sistema previsto all' si applica ai seguenti prodotti:
- rame, compresa la produzione di cobalto ad esso connessa
- fosfati
- manganese
- bauxite ed allumina
- stagno
- piriti di ferro arrostite e minerale di ferro agglomerato o meno (comprese le graniglie), escludendo durante il periodo di cui all', paragrafo 2, i casi contemplati in detto articolo.
2. Se entro un minimo di dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o più prodotti non riportati in questo elenco, ma dai quali dipende in ampia misura l'economia di uno o più Stati ACP, risentono di serie perturbazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncerà in merito all'inclusione di questo prodotto, entro un massimo di sei mesi dopo la presentazione di domanda in tal senso da parte dello Stato ACP interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-50