Seconda ConvenzioneTitolo II

Art. 46

In vigore dal 13 gen 1981
1. Per gli Stati ACP elencati nell', paragrafo 3, lettera a): a) la percentuale fissata all' è del 2% b) la percentuale fissata all' è del 2% c) non vengono richiesti contributi per la ricostituzione delle risorse messe a disposizione del sistema. 2. Ai fini dell'applicazione degli , si tiene conto delle speciali difficoltà incontrate da questi Stati ACP. 3. Per taluni Stati ACP, che non destinano la maggior parte delle loro esportazioni alla Comunità, il Consiglio dei Ministri può decidere che, in deroga agli , il sistema si applichi all'esportazione dei prodotti in questione, qualunque ne sia la destinazione. Questa applicazione ha luogo allora in base alle statistiche d'esportazione dello Stato ACP interessato.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-46

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