Seconda ConvenzioneTitolo II

Art. 44

In vigore dal 13 gen 1981
Se allo scadere del periodo di sette anni di cui all' non è raggiunta la ricostituzione totale, il Consiglio dei Ministri, prendendo in considerazione in particolare la situazione e le prospettive della bilancia dei pagamenti, delle riserve di cambio e dell'indebitamento con l'estero dello Stato ACP interessato, può decidere: - o la restituzione totale o parziale, immediata o scaglionata nel tempo, degli importi dovuti - o l'abbandono del credito stesso.
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