Seconda ConvenzioneTitolo II

Art. 42

In vigore dal 13 gen 1981
Fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 1, lettera a), nei sette anni successivi a quello durante il quale è stato pagato il trasferimento, gli Stati ACP beneficiari di trasferimenti contribuiscono, conformemente alle disposizioni dell', alla ricostituzione delle risorse che la Comunità ha messo disposizione del sistema.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-42

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