Seconda Convenzione›Titolo II
Art. 43
In vigore dal 13 gen 1981
1. Quando lo consente l'evoluzione dei proventi da esportazione per un prodotto che ha subito una diminuzione di tali proventi, che ha dato origine a un trasferimento, lo Stato ACP interessato contribuisce alla ricostituzione delle risorse del sistema.
2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione determina
- all'inizio di ciascuno dei sette anni successivi a quello
durante il quale il trasferimento è stato versato,
- fino a quando la totalità del trasferimento non è stata
riversata nel sistema,
- in conformità delle disposizioni dell',
se, per l'anno precedente,
a) il valore unitario del prodotto considerato, esportato nella Comunità, supera il valore unitario medio registrato nei quattro anni anteriori all'anno precedente;
b) il quantitativo dello stesso prodotto effettivamente esportato
nella Comunità è perlomeno uguale alla media dei quantitativi
esportati nella Comunità nei quattro anni anteriori all'anno precedente;
c) i proventi per l'anno e il prodotto in oggetto raggiungono
almeno il 106,5% della media dei proventi da esportazione nella
Comunità realizzati durante i quattro anni anteriori all'anno precedente.
3. Se le tre condizioni elencate al paragrafo 2 sono soddisfatte contemporaneamente, lo Stato ACP versa al sistema un importo uguale alla differenza tra i proventi effettivi ricavati nell'anno precedente dalle esportazioni nella Comunità e la media dei proventi da esportazione nella Comunità realizzati nei quattro anni anteriori all'anno precedente, senza che tuttavia l'importo del contributo alla ricostituzione delle risorse del sistema possa superare il trasferimento in questione.
4. Questo importo viene riversato al sistema nella misura di un quinto all'anno dopo un biennio di dilazione che inizia nell'anno durante il quale è stato constatato l'obbligo di contribuire alla ricostituzione.
5. Qualora l'esame dell'andamento delle esportazioni per tutte le destinazioni e della produzione del prodotto in causa nello Stato ACP interessato, nonché della domanda in atto nella Comunità metta in luce forti variazioni, si procede a consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP interessato per determinare se ed in quale misura siffatte variazioni possano giustificare un contributo alla ricostituzione delle risorse del sistema.
Se tale giustificazione esiste, lo Stato ACP interessato versa al sistema, alle condizioni precisate al paragrafo 4, l'importo deciso durante le consultazioni.
6. Tenendo conto delle decisioni che il Consiglio dei Ministri prende in applicazione dell', le esportazioni nella Comunità di cui al presente articolo vengono aumentate delle esportazioni destinate ad altri Stati ACP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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