Seconda Convenzione›Titolo II
Art. 41
In vigore dal 13 gen 1981
1. L'utilizzazione delle risorse trasferite viene decisa dallo Stato ACP beneficiario in osservanza degli obiettivi definiti all'.
2. Durante l'esame della domanda, e comunque prima della firma dell'accordo di trasferimento, lo Stato ACP richiedente fornisce alla Commissione indicazioni sulla probabile utilizzazione del trasferimento stesso.
3. Entro i dodici mesi successivi alla firma dell'accordo di trasferimento, lo Stato ACP beneficiario informa la Commissione circa l'utilizzazione delle risorse trasferite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-41