Seconda Convenzione›Titolo II
Art. 39
In vigore dal 13 gen 1981
1. Ogni domanda di trasferimento è inviata alla Commissione che la esamina in collegamento con lo Stato ACP interessato.
2. La differenza fra il livello di riferimento e i proventi effettivi, maggiorata dell'1% per eventuali errori ed omissioni statistici, costituisce la base del trasferimento.
3. Qualora l'esame dell'andamento delle esportazioni dello Stato ACP richiedente verso tutte le destinazioni e della produzione del prodotto in oggetto, nonché della domanda della Comunità rivelino forti cambiamenti, hanno luogo consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente per determinare se ed in quale misura questi cambiamenti possano incidere sull'importo del trasferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-39