Seconda Convenzione›Titolo II
Art. 34
In vigore dal 13 gen 1981
In caso di insufficienza delle risorse per un anno di applicazione, il Consiglio dei Ministri, basandosi sulla relazione presentatagli dalla Commissione, può:
1) autorizzare per ogni anno, tranne l'ultimo, l'utilizzazione anticipata, sino ad un massimo del 20%, della frazione dell'anno successivo;
2) ridurre l'importo dei, trasferimenti da effettuare.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-34